Andrea Berti

[Mediatore familiare]

Lavoro sul CONFLITTO perché vedo in esso una manifestazione emblematica della condizione umana e della capacità / incapacità dell’uomo di abitare il cambiamento.

Osservo rispettosamente il conflitto nel “sistema” famiglia e negli individui che lo compongono, sapendo che il solo fatto di osservarli può modificare ciò che viene osservato e chi osserva.

Parafrasando antichi insegnamenti, nel corso della mia attività professionale ho appreso che:

1) il conflitto è un fatto fisiologico e naturale delle relazioni umane;

2) il conflitto sorge quando ci sono le condizioni che lo fanno sorgere;

3) se le condizioni cambiano, il conflitto può trasformarsi in una preziosa opportunità di crescita, di evoluzione e persino di ben-essere;

4) perché le condizioni che alimentano il conflitto possano cambiare, serve la disponibilità a:

  • FERMARE, anche solo per un momento, la corsa delle emozioni (paura e rabbia), delle percezioni, dei pensieri e dei giudizi;
  • VEDERE E SENTIRE IN PROFONDITA’ quelle emozioni, percezioni, pensieri e giudizi, andando al di là di ciò che si ritiene giusto o sbagliato.

Fermarsi offre la possibilità di INTUIRE le condizioni che hanno generato e nutrito il conflitto, dando la possibilità di trasformarle; se non ci si ferma è difficile comprendere profondamente l’origine del conflitto: qualche volta è sufficiente un’intuizione profonda per illuminarne le radici e trasformarlo in comprensione reciproca.

Non si tratta di una teoria da condividere, ma di una possibilità da sperimentare.

COS’E’ LA MEDIAZIONE FAMILIARE

La Mediazione Familiare è un percorso di aiuto ai membri di una coppia, prima, durante o dopo l’evento separativo, che si propone di rigenerare la capacità relazionale dei medianti e il raggiungimento di un accordo su tematiche che gli stessi sono disponibili a negoziare.

La Mediazione Familiare può riguardare anche conflitti tra altri componenti della famiglia, come ad esempio:

  • fratelli (es. successioni ereditarie, divisioni di beni, gestioni del patrimonio comune, divisione dei compiti di assistenza dei genitori);
  • figli maggiorenni e genitori;
  • componenti di una coppia e i suoceri.

La stanza della mediazione è uno spazio riservato e protetto in cui i medianti decidono di fermarsi (stantia) ed ascoltarsi per poi negoziare, comunicare e riabilitare la loro capacità di riorganizzare la relazione, soprattutto per il bene supremo dei figli (se esistenti).

La stanza della mediazione è un luogo alternativo e complementare alle aule di Giustizia, che nasce dalla constatazione che la crisi delle relazioni familiari non può essere risolta con la logica del “diritto” secondo lo schema “vincitori/vinti”, ma richiede uno spazio diverso che possa facilitare l’ascolto reciproco al di là delle “posizioni” delle parti.

OBIETTIVI DELLA MEDIAZIONE FAMILIARE

Gli obiettivi della Mediazione Familiare sono due.

Il primo obiettivo è “RELAZIONALE” e riguarda l’elaborazione del “conflitto”, con al centro del percorso i “bisogni” di tutte le persone coinvolte, in particolare dei figli (se esistenti).

La stanza della mediazione diventa così uno spazio riservato e protetto in cui i medianti decidono di ascoltarsi per ristabilire le condizioni per comunicare e negoziare, riabilitando la loro capacità di riorganizzare e rigenerare le relazioni familiari, soprattutto per il bene dei figli (se esistenti).

L’auspicio è quello di sviluppare la “co-genitorialità”, ovvero la cooperazione tra genitori per l’esercizio di una funzione genitoriale condivisa, ristabilendo le condizioni migliori per il confronto, la comunicazione e la fiducia reciproca.

Il secondo obiettivo è “PRATICO” ed è legato al raggiungimento di un “accordo” direttamente negoziato dalle persone coinvolte nel conflitto, che possa, in caso di contenzioso giudiziario, essere presentato ai legali per il suo perfezionamento e la formalizzazione in sede processuale.

Se la coppia ha già deciso di separarsi, le questioni che le parti possono portare in mediazione, sono, ad esempio:

– affidamento dei figli;

– residenza dei figli e tempi di frequentazione dei genitori (calendario settimanale e delle vacanze);

– scelte educative, scolastiche, religiose, attività sportive;

– mantenimento dei figli;

– rapporti economici e patrimoniali tra gli ex partner.

A prescindere dalla decisione di separarsi, se la coppia ha difficoltà relazionali, è sempre possibile portare in mediazione questioni come:

– iscrizione dei figli a scuola;

– trasferimento della residenza familiare;

– decisioni in merito al lavoro;

– scelte educative.

COME SI SVOLGE LA MEDIAZIONE FAMILIARE

1) Volontarietà.

L’accesso alla Mediazione Familiare è sempre libero, anche quando avviene a seguito di un “invio” o di un “invito” da parte di istituzioni (es. Tribunale o Servizi sociali).

La durata del percorso varia a seconda del numero e della rilevanza dei temi da trattare (normalmente 10/12 incontri).

I medianti sono liberi di ritirarsi in ogni momento dal percorso di mediazione, anche se già iniziato.

2) Autodeterminazione dei medianti.

I medianti negoziano direttamente e responsabilmente le questioni e i temi che intendono portare in mediazione e il mediatore si limita a facilitare l’attivazione delle risorse di cui essi dispongono e che servono per giungere ad un accordo.

3) Imparzialità del Mediatore.

Il Mediatore Familiare si attiene al dovere di imparzialità, promuovendo fra i medianti un processo equilibrato e incoraggiandoli a confrontarsi in modo costruttivo; il Mediatore svolge essenzialmente un ruolo di facilitatore ed assume rispetto alle parti una posizione di equivicinanza.

4) Riservatezza degli incontri.

Il Mediatore Familiare è tenuto al segreto per tutto ciò che concerne:

  1. a) svolgimento e contenuto degli incontri di mediazione;
  2. b) accordi eventualmente raggiunti tra le parti;
  3. c) ragioni della eventuale interruzione o impossibilità di proseguire la mediazione.

Le uniche informazioni che il Mediatore può eventualmente riferire all’Autorità giudiziaria in caso di contenzioso pendente tra le parti riguardano l’adesione o la mancata adesione dei medianti al percorso di mediazione.

Il Mediatore può essere esentato dall’obbligo di segretezza soltanto se entrambi i medianti danno il loro assenso scritto.

Le informazioni di cui alle lettere b) e c) possono eventualmente essere trasmesse all’Autorità giudiziaria dai medianti, direttamente o attraverso i loro avvocati.

5) Rapporti con gli avvocati.

In tutti i casi in cui pende un procedimento giudiziario tra le parti per questioni che sono oggetto del percorso di mediazione familiare, i medianti possono farsi assistere dal proprio avvocato:

  • al primo incontro di mediazione;
  • agli incontri successivi che hanno ad oggetto aspetti economici e patrimoniali;
  • all’incontro previsto per la sottoscrizione degli accordi.

LA MEDIAZIONE FAMILIARE NON E’

La Mediazione Familiare non va confusa con:

  • l’attività dello psicologo (che interviene per la prevenzione, la diagnosi, l’abilitazione, la riabilitazione e il sostegno in ambito psicologico);
  • l’attività dello psicoterapeuta (che interviene per la diagnosi e la cura di disturbi psicologici o comportamentali);
  • la terapia familiare o di coppia (che mira a “curare” le relazioni all’interno della famiglia);
  • la terapia della separazione o del divorzio (che consiste in un intervento di “sostegno psicologico” degli ex partner per affrontare e gestire la separazione e il divorzio, soprattutto quando emergono “sintomi” nei minori);
  • l’attività dell’assistente sociale (che interviene per prevenire, sostenere e recuperare persone e famiglie in situazioni di bisogno e di disagio sociale, oppure, su delega dell’Autorità Giudiziaria, per tutelare e valutare le competenze genitoriali);
  • l’attività dei “consulenti tecnici d’ufficio”, degli “esperti” e degli “ausiliari” nominati dal Tribunale (che svolgono l’attività a loro demandata dal Giudice, al quale relazionano sull’attività svolta);
  • l’attività di consulenza giuridica, riservata agli avvocati (che consiste in pareri legali per la risoluzione di questioni giuridiche).

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